LIBRETTO DI IMPIANTO

Il libretto di impianto deve essere compilato per tutti gli impianti termici, senza limiti di potenza. Quindi anche quelli < 1 KW.

Impianto termico: è un sistema integrato di apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso, attraverso i quali è possibile regolare la temperatura interna degli ambienti. – LEGGE 90/2013

Soggetti responsabili:

  • Proprietario, in tutto o in parte dell’impianto
  • Occupante, a qualsiasi titolo dell’unità immobiliare, per impianti termici individuali
  • Amministratori di condominio, per impianti centralizzati di condominio
  • Terzo responsabile dell’impianto, che si occupa delle manutenzioni e delle misure di contenimento dei consumi
  • Proprietario o amministratore delegato, in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche

Il libretto viene compilato dall’installatore e trasmesso al manutentore dell’impianto, entrambi abilitati secondo il decreto ministeriale N.37/08

REGISTRO DELL’APPARECCHIATURA

Il registro dell’apparecchiatura, facente parte del libretto di impianto, contiene i controlli periodici per la prevenzione delle perdite. Tali controlli vengono effettuati sulle apparecchiature fisse di climatizzazione estiva che contengono un quantitativo di gas refrigerante pari o superiore a 5 TonCO2eq o 10 TonCO2eq in caso di apparecchiature ermeticamente sigillate.

Tale registro viene compilato da un tecnico frigorista che deve possedere i requisiti di cui al decreto ministeriale N.37/08 ed anche la relativa certificazione Fgas e numero di patentino.

Le persone o aziende certificate a livello nazionale sono consultabili al sito:

Le attività per cui è obbligatorio il patentino Fgas sono:

  • Installazione, manutenzione, riparazione o smantellamento, per interventi diretti sul circuito frigorifero
  • Controllo delle perdite
  • Recupero gas refrigerante dal circuito

Nella tabella sotto vengono riportati i parametri per la compilazione del libretto Fgas.
Per i circuiti che contengono FINO a 5 Ton, la verifica non è necessaria. Per quelli che contengono da 5 a 50 Ton, la verifica è annuale. Per quelli che contengono più di 50 Ton la verifica è semestrale.

kg gas refrigerante contenuto nel circuito

DPR146/2018

Il DPR146/2018 è la normativa che sostituisce l’ISPRA, per la dichiarazione dei registri Fgas alla banca dati nazionale.

Con il D.P.R. n. 146/2018 è stata istituita la nuova Banca Dati dei Gas Fluorurati (FGAS) e delle apparecchiature alla quale le imprese che forniscono gas fluorurati e apparecchiature che contengono gas refrigeranti hanno l’obbligo di comunicare i dati di vendita a decorrere dal 24 luglio 2019.
L’obbligo è riferito a tutte le apparecchiature a prescindere dal contenuto di GAS.

Tale comunicazione deve essere effettuata per attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono GAS.

I gas fluorurati a effetto serra possono essere venduti e acquistati esclusivamente da imprese in possesso dei certificati previsti dalla normativa o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione (patentino Fgas).

La comunicazione alla banca dati deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell’intervento.

Il responsabile dell’impianto può procedere alla registrazione come operatore per poter verificare gli interventi imputati all’apparecchiatura.

Oppure

CRITER

Il Regolamento Regionale dell’Emilia Romagna del 3 aprile 2017 n. 1, riporta le disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, entrato in vigore il 1° giugno 2017, prevede il caricamento da parte del manutentore o terzo responsabile nel Sistema informatico di:

  • dei libretti di impianto, per i nuovi impianti, entro 30 giorni dall’installazione
  • dei libretti di impianto, per gli impianti esistenti, entro il 31 dicembre 2020
  • dei rapporti di controllo entro 30 giorni dalla data dell’intervento

Il Libretto di impianto deve essere comunicato al catasto per:

  • Gruppi frigoriferi utilizzati per la climatizzazione estiva degli ambienti con potenza frigorifera utile complessiva superiore a 12 kW
  • Gruppi di climatizzazione invernale con potenza utile maggiore o uguale a 10 kW
  • Scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento
  • Cogeneratori e trigeneratori
  • Pompe di calore e/o collettori solari termici utilizzati per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata con potenza termica utile complessiva superiore a 12 kW

Per ogni impianto viene fornito un codice di targatura univoco, contente l’intero impianto.

All’interno di esso vengono inclusi tutti gli elementi che condividono un fluido. Ad esempio caldaia e gruppo frigo soggetti ad inversione stagionale.

EFFICIENZA ENERGETICA

All’interno del libretto di impianto è contenuto anche il rapporto di efficienza energetica.

Come per la comunicazione del libretto di impianto al Criter, anche l’efficienza energetica (nello specifico ALLEGATO II, va compilata per tutti gli impianti di potenza ternica utile nominale pari o superiore a 12 KW.

La potenza dell’impianto è composta dalla somma delle potenze dei singoli elementi in esso contenuti.

Le scadenze per la comunicazione ed aggiornamento dell’efficienza sono:

  • Ogni 4 anni per potenze comprese tra 12 e 100 KW
  • Ogni 2 anni per potenze superiori a 100 KW

NORMATIVA PED – VALVOLE DI SICUREZZA

DIRETTIVA 2014/68/UE: predispone le normative per la messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione.
Tale regolamento prevede la verifica degli elementi a pressione per:

  • Messa in servizio del gruppo
  • Verifiche periodiche ad intervalli di tempo predeterminati
  • Riqualificazione periodica ad intervalli di tempo predeterminati
  • Verifiche per riparazioni o modifiche

La mancata esecuzione di tali verifiche comporta la messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti fino alla verifica predisposta dalla normativa, per controllare l’integrità ed il corretto mantenimento degli elementi a pressione (valvole di sicurezza nel caso dei gruppi frigo).

Temporalmente è prevista la verifica delle valvole di sicurezza ogni 4 anni per controllarne il corretto funzionamento. Al contrario, ogni 10 anni è da eseguire la verifica di integrità delle stesse.